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Attualità. Rottamazione cartelle Equitalia: quando conviene?

Rate Equitalia (foto LeggiOggi) ndr.

di Redazione

ROMA, 10 GEN. - Di seguito di riporta una nota resa pubblica dal Movimento Consumatori.

"L’art. 6 del D.L. 193/2016, convertito dalla Legge n.255 del 01/12/2016, disciplina la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, detta anche – per semplicità – “rottamazione delle cartelle Equitalia”. Si tratta a tutti gli effetti di un condono, atteso che attraverso tale disposizione i contribuenti hanno la possibilità di estinguere i loro debiti, passati in mano all’esattore, senza corrispondere interessi di mora e sanzioni. Allo sgravio delle citate voci si accompagna anche la sospensione di qualsiasi azione esecutiva o cautelare.
Prima di analizzare cosa prevede in concreto la norma, contenente appunto la definizione agevolata delle cartelle, è bene rammentare che questa non è la prima rottamazione a cui abbiamo assistito (si veda ad esempio la Legge n.289/2002, cosiddetta “Finanziaria 2003” e più recentemente la Legge n.147/2013, cosiddetta “Finanziaria 2014”). 
Questa volta, però, l’intervento è sicuramente importante considerato che viene prevista anche l’eliminazione delle sanzioni.
Nello specifico, l’art. 6 del predetto decreto legge – in parte modificato in sede di conversione – prevede la possibilità di estinguere i debiti affidati all’agente della riscossione (ossia Equitalia), pagando soltanto:
• quota capitale;
• interessi da ritardata iscrizione a ruolo;
• aggio di riscossione;
• spese per procedure esecutive e notifica cartella.

Non si dovranno invece corrispondere:
• interessi di mora;
• sanzioni;
• accessori dei crediti previdenziali.

La misura comprende tutti i ruoli riguardanti debiti di natura tributaria, previdenziale e assistenziale affidati da qualsiasi ente impositore all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016. Vi rientrano anche gli avvisi di accertamento esecutivi e gli avvisi di addebito dell’Inps. Rottamabili sono tutte le sanzioni tributarie, a prescindere dal fatto che siano o meno connesse ad un tributo, comprese quelle irrogate separatamente. Allo stesso modo vi rientrano le sanzioni connesse ai contributi previdenziali, gestiti da qualsiasi ente o cassa di previdenza (quindi non solo Inps e Inail). 

Al comma 10 dell’art. 6 vengono poi elencate le somme che non rientrano nella sanatoria, ossia quelle relative a:
• risorse proprie dell’Unione Europea (come ad esempio i dazi doganali);
• Iva all’importazione;
• aiuti di Stato;
• crediti derivanti da condanne della Corte dei Conti;
• multe, ammende e sanzioni derivanti da condanne penali;
• altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, contributive e assistenziali (ad es. sanzioni Consob).

Per poter beneficiare della definizione agevolata, ogni contribuente dovrà presentare un’apposita dichiarazione entro e non oltre il 31 marzo 2017, attraverso la quale bisognerà indicare, oltre al numero di rate di cui ci si vuole avvalere (massimo 5 e il mancato, insufficiente o tardivo pagamento, anche di una sola rata, comporta la decadenza dall’agevolazione con tutte le conseguenze del caso), anche eventuali giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi che si vogliono definire, assumendo inoltre l’impegno a rinunciarvi definitivamente. Condizioni, queste, che non rendono di per sé conveniente l’adesione alla rottamazione ma che impongono invece un’attenta analisi dei pro e dei contro.
Difatti, basti pensare che tutti i contribuenti, compresi coloro ai quali è già stato accordato un piano di rateazione (che in genere viene rilasciato fino a 72 rate e in alcuni casi fino a 120 rate), si vedranno costretti a saldare l’intero debito ricalcolato in un arco temporale molto più ristretto. 
Infatti, sul punto il legislatore è stato chiaro: massimo 5 rate da saldare entro settembre 2018 (per giunta dovendo far fronte al 70% di quanto dovuto entro il 2017). 
Già questo potrebbe bastare a far vacillare i soggetti che hanno ottenuto una rateizzazione spalmata su più anni alla quale dovrebbero rinunciare, senza tra l’altro vedersi riconosciute le somme già versate in precedenza. 

A questo punto appare di tutta evidenza la necessità di una preventiva analisi “costi-benefici”, la quale chiaramente varierà a seconda dei singoli casi concreti. Ad esempio, la rottamazione sarà sicuramente conveniente per i destinatari di atti irrogativi di sole sanzioni, dato che in questo caso andranno di regola pagati soltanto gli oneri di riscossione. Così come si presume che la definizione agevolata possa essere vantaggiosa per tutti i soggetti ai quali sono state irrogate sanzioni nella misura massima.

In conclusione, è innegabile come un siffatto meccanismo vada a premiare principalmente i contribuenti meno meritevoli a danno di chi magari ha già saldato i propri debiti, tuttavia resta una buona occasione per l’Erario di recuperare gettito (la cifra stimata si attesta intorno ai 4 miliardi di euro) e per i contribuenti di avere un considerevole sgravio tale da indurli a chiudere le loro pendenze."

Avv. Matteo Sances

Nicola Cicchelli





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