Puglia in zona "Rossa rafforzata". Emiliano emana l'Ordinanza n° 88. Più restrizioni fino al 6 aprile
Puglia, zona rossa (foto web) ndr.
di Redazione
BARI, 26 MAR. - Il presidente della Regione Puglia
ha emanato l’ordinanza num. 88 “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da Covid-19” con decorrenza da domani 27
marzo sino al 6 aprile 2021.
Questa ordinanza è il frutto di un
approfondito confronto con i sindaci, i presidenti delle province
pugliesi e con il partenariato istituzionale: Confartigianato Imprese,
CNA, Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confcooperative,
Legacoop, Confapi, Casartigiani, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura,
CIA, Copagri, Ugl e Cgil, Cisl e Uil della Puglia.
“Abbiamo
recepito le istanze arrivate da sindaci, presidenti delle province e
partenariato – dichiara il presidente della Regione Puglia Michele
Emiliano – che avevano espresso l’esigenza di misure più stringenti
rispetto a quelle nazionali per arginare la diffusione dei contagi in
vista delle festività. Abbiamo fatto in modo che le regole siano
uniformi su tutto il territorio regionale, senza creare disparità tra
territori e comunità. Stiamo attraversano la terza ondata del
coronavirus, con l’incognita delle varianti del covid che ci tiene
sempre in allerta. Queste misure temporanee hanno lo scopo di tutelare
al meglio la salute pubblica”.
QUI IL TESTO COMPLETO DELL’ORDINANZA N°88
Il presidente Anci Puglia, Domenico
Vitto dichiara: “Questa ordinanza è frutto di un grande lavoro di
condivisione con i presidenti delle province e i sindaci delle città
capoluogo, che a loro volta hanno consultato i sindaci dei territori. È
un provvedimento omogeneo, con regole chiare per tutti, che evita che ci
siano iniziative di singoli comuni che avrebbero potuto creare
disparità. L’invito che rivolgiamo ai cittadini è sul senso di
responsabilità di ciascuno, che è l’arma migliore per affrontare questo
periodo. Questo significa che bisogna evitare in ogni modo assembramenti
di più persone che non sia lo stretto nucleo familiare. Il senso della
nostra proposta, recepita dall’ordinanza, di limitare gli spostamenti
fuori dal proprio territorio cittadino anche per raggiungere le seconde
case, si fonda sull’esperienza dello scorso anno, che ha fatto
registrare proprio in quell’ambito il mancato rispetto delle regole di
prevenzione”.
Stefano Minerva presidente regionale Upi dichiara:
“Comuni, Province e Regione lavorano insieme per la tutela della salute
dei cittadini. E insieme decidono le misure da prendere per limitare i
contagi ed evitare l’innalzamento della curva. Le proposte sono nate da
un attento e continuo confronto al fine di rendere più stringenti ed
efficaci le strategie di contenimento. La Puglia è un luogo in cui il
confronto tra Regione, Upi e Anci è diretto e continuo”.
L’ordinanza num. 88 dispone quanto segue:
Seconde case
Con decorrenza dal 27 marzo e sino al 6 aprile 2021:
sono
vietati gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o abitazione
verso altri comuni della Puglia per raggiungere le “seconde case”,
salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza;
sono vietati
gli ingressi e gli spostamenti in Puglia delle persone non residenti,
per raggiungere le seconde case in ambito regionale, salvo che per
comprovati motivi di necessità o urgenza.
Attività commerciali
Con
decorrenza dal 27 marzo e sino al 6 aprile 2021, tutte le attività
commerciali consentite dal DPCM del 2 marzo 2021 in zona rossa (art.
45), chiudono alle ore 18,00, ad eccezione delle attività di vendita di
generi alimentari, di carburante per autotrazione, di combustibile per
uso domestico e per riscaldamento, delle edicole, dei tabaccai, delle
farmacie e delle parafarmacie.
Nei giorni 28 marzo (domenica della
Palme), 4 aprile (Pasqua) e 5 aprile (Lunedì dell’Angelo) sono sospese
tutte le attività commerciali consentite dal DPCM del 2 marzo 2021 in
zona rossa (art.45) ad eccezione delle attività di vendita di carburante
per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per
riscaldamento, di fiori e piante, delle edicole, dei tabaccai, delle
farmacie, delle parafarmacie.
Le attività commerciali si svolgono a
condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di
almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che
venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo
necessario all'acquisto dei beni. Le suddette attività devono svolgersi
nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o
in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle
regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto
dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e
comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del DPCM del 2
marzo 2021 Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui
all'allegato 11 del medesimo DPCM.
Resta fermo l’obbligo nei locali
pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali
di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero
massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla
base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Attività di somministrazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie
Con
decorrenza dal 27 marzo e sino al 6 aprile 2021, l’attività di asporto
dei servizi di ristorazione, ove consentita dal DPCM 2 marzo 2021
(art.46, co.2), è svolta, dalle ore 18.00 in poi, tramite prenotazione
preventiva on-line o per telefono ed a condizione che siano adottate
modalità organizzative che limitino al massimo code, file o
assembramenti.
Resta fermo l’obbligo di esporre all'ingresso del
locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse
contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e
delle linee guida vigenti.
Attività lavorativa
I datori
di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di
lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono
indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in
ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza
presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
È fortemente
raccomandato ai datori di lavoro privati di limitare la presenza dei
dipendenti nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le
attività che ritengono indispensabili e che richiedano necessariamente
tale presenza, utilizzando per il restante personale la modalità di
lavoro agile, compatibilmente con le modalità organizzative adottate.
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