ABILITAZIONE INSTALL. POMPE DI CALORE - CONVEGNO
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di Redazione
BARI - ATTENZIONE - leggere tutto il documento a tutti gli installatori e manutentori di impianti termici e di condizionamento, "pompe di calore". Il DPR. 43/2012, che disciplina l'attuazione del regolamento CE 842/2006 impone a tutte le imprese, operanti nei settori della installazione e manutenzione delle apparecchiature di condizionamento d'aria, pompe di calore ed impianti antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra, la qualificazione e certificazione obbligatoria attraverso corsi di formazione con prove di esame per il conseguimento dell' abilitazione all'esercizio dell'attività . Ciò significa che tutti gli installatori che alla data del 4 settembre 2012 non avranno provveduto ad effettuare la iscrizione provvisoria nell'Albo provvisorio dei manutentori ed installatori, non potranno più eseguire installazioni e manutenzioni di impianti di condizionamento dell'aria e/o di pompe di calore. Al fine di rendere le informazioni nel modo più integrale, riporto di deguito il testo dell'art. 8 del DPR 43/2012 in questione: ART. 8 (Obbligo di iscrizione al Registro) 1. Le seguenti persone devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione: a) persone che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra: 1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali; 2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra; 3) installazione; 4) manutenzione o riparazione; b) persone che svolgono una o più delle seguenti attività su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra: 1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra; 2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori; 3) installazione; 4) manutenzione o riparazione; c) persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione; d) persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono; e) persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE. 2. Le imprese che svolgono le seguenti attività devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione: a) installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra; b) installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra; c) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione; d) recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono; e) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore. 3. Le iscrizioni di cui ai commi 1 e 2 vengono effettuate presso la Camera di Commercio competente esclusivamente per via telematica, con le modalità di cui all’articolo 13, comma 7. 4. A partire dalla data di istituzione del Registro, chiunque intenda svolgere le attività di cui ai commi 1 e 2, deve preventivamente iscriversi al Registro. L’iscrizione viene effettuata presso la Camera di Commercio competente esclusivamente per via telematica, con le modalità di cui all’articolo 13, comma 7. 5. L’iscrizione al Registro è condizione necessaria per ottenere i certificati e gli attestati di cui all’articolo 9. per l'esercizio dell'attività . Per questo, nel vostro esclusivo interesse, siamo ad invitarvi a partecipare all'iniziativa fissata per il 17 luglio 2012 dalle ore 16.00 alle ore 19.30 presso la sede della CNA di Bari - Via Nicola Tridente 2/bis un incontro tecnico informativo rivolto alle imprese interessate dal DPR 43/2012 dove poter discutere ed approfondire i contenuti della legge e gli obblighi per le imprese. I lavori saranno tenuti da: Dott. Guido Pesaro - Segretario Nazionale della UNIONE CNA Impianti. e saranno presieduti da Michele Piccione Vice Presidente Nazionale della CNA Unione IMPIANTI. tutte le imprese interessate all'argomento sono invitate. Per informazioni chiama: Antonio Abbattista 3483865398 Camillo Gentile 3457150993 scrivi: installatori.bari@cna.it La partecipazione richiede obbligatoriamente l'invio della scheda di iscrizione al Convegno al Fax 080 5486947 o all'e_mail: installatori.bari@cna.i.
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