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Il danno da "Vacanza rovinata"

di Carmen Russo

BARI - Quest’oggi parleremo del “danno da vacanza rovinata” per sottoporre all’attenzione dei Signori Lettori un breve studio sulla risarcibilità di tale danno. Preliminarmente va detto che il danno da vacanza rovinata consiste “nell’afflizione e nel disagio” che il turista-viaggiatore subisce quando gli viene impedito di godere appieno (e secondo le proprie aspettative) della vacanza in quanto occasione di svago e di riposo. La fattispecie del danno da vacanza rovinata è applicabile ai “contratti di viaggio tutto compreso” (pacchetto turistico o contratto di viaggio) come disposto dalla normativa nazionale (art.5 Dir. 90/314/CEE; art.2 e 5 del D.Lgs. 17.03.1995 n.111; art.9 della L. 17.05.1983 n.217). La figura di danno, secondo parte della dottrina, rientrerebbe nell’alveo dell’art.2043 del codice civile, perché individuato come danno patrimoniale. In particolare, il “danno da vacanza rovinata” derivante, dunque, dal non vedere soddisfatte le aspettative sorte con la stipula del contratto di viaggio determina un inadempimento contrattuale che come tale è suscettibile di una valutazione patrimoniale. Va detto che dottrina maggioritaria non ritiene condivisibile far coincidere “l’aspettativa della vacanza” con “una prestazione da contratto”, in quanto si ritiene che “il venditore della vacanza” sia obbligato all’esecuzione solo per quanto esplicitamente previsto nel contratto di viaggio. Inoltre, il danno patrimoniale è solo quel danno che incide direttamente sul patrimonio del danneggiato, determinando danno emergente (diminuzione) e lucro cessante (mancato aumento). Tuttavia, non va sottaciuto che il bene “vacanza” è garantito e tutelato dall’art.2 della Costituzione, e che il “danno da vacanza rovinata” configurato anche come danno morale non patrimoniale si fonda sul combinato dell'art.2059 c.c. e dell'art.92 comma 2 del Codice del Consumo. Il viaggiatore-consumatore, in caso di ingiusto annullamento del pacchetto di viaggio ha diritto: 1) alla restituzione del costo del pacchetto turistico o, in alternativa, all'offerta di una prestazione equivalente; 2) al risarcimento di ogni ulteriore danno morale dipendente dalla mancata esecuzione del contratto il risarcimento del danno morale rapportato al tempo di vacanza inutilmente trascorsa e all’irripetibilità del viaggio. Con la recente sentenza n.7256, dello scorso 11 maggio 2012, la Suprema Corte di Cassazione ha rafforzato questi ultimi principi, stabilendo che nel caso in cui si verifichi la mancata realizzazione, in tutto o in parte, della vacanza, l’inadempimento del tour operator è sufficiente a dar luogo al risarcimento dei danni cagionati, non potendo formare oggetto di prova diretta lo stato d’animo dei turisti, stato d’animo che è sicuramente desumibile dalla mancato raggiungimento della “finalità turistica”. Infine, per la determinazione e la liquidazione del danno è necessario che sia superata la soglia minima di lesione che può addirittura, in determinati casi (come quello trattato dalla Cassazione), considerarsi implicito se la vacanza rovinata è per esempio il viaggio di nozze, in quanto si tratta di un evento “irripetibile” e memorabile nella vita degli sposi.


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