Spazio pubblicità disponibile

Ultim'Ora

IL TRUST – Affinità con il fondo patrimoniale

di Carmen Russo

BARI, 25 Gen. - L’istituto anglosassone del trust è uno strumento che permette di vincolare tutto o parte di un patrimonio. Con il trust un soggetto (SETTLOR) trasferisce con atto tra vivi o mortis causa ad un altro soggetto (TRUSTEE) la proprietà di beni (TRUST FUND) con l’incarico di gestirli e utilizzarli in favore di un terzo (BENEFICIARY) o per raggiungere un determinato scopo. In questo modo il TRUST FUND è oggetto di un patrimonio segregato inattaccabile dai creditori personali del SETTLOR o del TRUSTEE, perché il patrimonio è destinato solo per soddisfare quanto posto dal TRUSTEE nell’amministrazione. Il patrimonio è inattaccabile anche quando il TRUST è auto dichiarato cioè quando il SETTLOR e il TRUSTEE sono la stessa persona. Il TRUST è affine al fondo patrimoniale, in quanto entrambi sono figure riconducibili alla categoria dei patrimoni separati. Il trust però trova più larga applicazione, perché, per esempio, può applicarsi anche a famiglie non legittime cui è esclusa la costituzione del fondo patrimoniale. Inoltre, mentre nel fondo patrimoniale è il Legislatore che indica come costituire la separazione patrimoniale, nel trust è il disponente a decidere nell’atto istitutivo come destinare i beni. Il trust rappresenta un vero e proprio patrimonio segregato che sfugge all’aggressione dei creditori personali del TRUSTEE, nonché al regime patrimoniale dei coniugi e alle regole successorie. Invece, i beni e i frutti del fondo patrimoniale sono aggredibili per le esigenze della famiglia e anche dai creditori che non sanno che i debiti erano stati contratti per scopi diversi dai bisogni della famiglia. Il fondo patrimoniale non prevede beneficiari e quindi i soggetti per i quali viene istituito, cioè i figli, non hanno legittimazione ad agire nei confronti dei genitori in caso di cattiva gestione/amministrazione; i coniugi non sono “fiduciari” e c’è confusione tra posizione gestoria e quella di proprietari, esponendo i beni a rischio. Inoltre, il fondo ha un termine e allo scadere del termine i creditori possono aggredire i beni, mentre il trust prescinde dal verificarsi di una causa ch determini la fine del fondo. Il fondo troppo rigido e difficilmente adattabile ai cambiamenti delle esigenze di vita non tutela al meglio la famiglia e i suoi interessi, venendo scavalcato e soppiantato dal trust, ove il sistema lo riconosca. A tal proposito va segnalata la recentissima sentenza n. 20254, del 19 novembre 2012, con la quale la Suprema Corte di Cassazione si è espressa, ritenendo che "il trust costituito per ragioni familiari è ammissibile e non è elusione fiscale, essendo contestabile dal fisco solo nel caso in cui l'unico scopo della sua creazione sia l'indebito risparmio di imposta”.


Se avete delle domande o quesiti da sottoporre al nostro avvocato, potete inviarci una e-mail al seguente indirizzo: redazione@lagazzettameridionale.com. Vi risponderemo e pubblicheremo al più presto. Grazie.

Nessun commento