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Il contratto di comodato non blocca il pignoramento dei beni mobili presso il debitore

Marco Cavalli. (foto) ndr.

di Redazione

BARI, 21 Apr. - Il debitore che veda presentarsi, presso il proprio domicilio, l'Ufficiale Giudiziario per l'asporto di beni mobili per debiti insoluti (non erariali) può bloccare il pignoramento esibendo all'Ufficiale Giudiziario copia di un contratto di comodato, regolarmente registrato, attestante che i beni mobili presso il proprio domicilio appartengano ad altri? Sull'argomento si è espressa, di recente, la Corte di Cassazione con sentenza n. 23625 del 15.11.2012. Il contratto di comodato, attestante la consegna al debitore di beni mobili nella DISPONIBILITA' di altri, ancorché regolarmente registrato in data anteriore al pignoramento NON BLOCCA lo stesso in occasione dell'accesso dell'Ufficiale Giudiziario. Così si è espressa, in una recente sentenza, la Corte di Cassazione che ha circoscritto e delineato i margini di autonomia e i poteri discrezionali dell'Ufficiale Giudiziario in occasione del pignoramento mobiliare presso il domicilio del debitore. Sebbene l'Ufficiale Giudiziario, in tale occasione, abbia il dovere di astenersi dall'asporto dei beni assolutamente impignorabili (art. 514 cpc) egli non deve compiere valutazioni in merito all'effettiva proprietà dei beni mobili che procede a pignorare, non essendo un semplice contratto di comodato idoneo a dimostrare la titolarità del diritto di proprietà sugli stessi. Una valutazione del genere NON COMPETE all'Ufficiale Giudiziario il quale ha funzioni meramente esecutive, una volta che il creditore gli abbia consegnato il titolo esecutivo e l'atto di precetto, sufficienti all'avvio dell'esecuzione forzata Pertanto l'Ufficiale Giudiziario non può rifiutarsi di procedere al pignoramento mobiliare dei beni che si trovano nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti, vigendo, in tale ipotesi, una presunzione di appartenenza al debitore dei beni rinvenuti presso il suo domicilio. Afferma la Suprema Corte che ogni valutazione in merito all'effettiva proprietà/disponibilità dei beni pignorati dovrà essere oggetto di successiva valutazione da parte del Giudice dell'Esecuzione in sede di giudizio di opposizione promossa dal terzo proprietario. 

Marco Cavalli 
Avvocato in Bari 

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