Riattivato dal 27 aprile 2013 il Fondo di Solidarietà per la sospensione del mutuo prima casa
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Marco Cavalli. (foto) ndr. |
di Marco Cavalli
BARI, 29 Apr. - "Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa" di nuovo accessibile dal 27 aprile.
Il Fondo è uno strumento di tutela delle famiglie mediante il quale l'intestatario di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa può beneficiare della sospensione delle rate per un periodo massimo di 18 mesi.
Condizione necessaria per l'accesso al Fondo, istituito con lg. 244/07 e rifinanziato dal decreto "Salva Italia", riattivato con decreto MEF n. 37 del 22.02.2013 ed operativo dal 27 aprile u.s., è il verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà a carico del titolare del contratto di mutuo, quali: la cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; la cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato; la cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.); la morte o il riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80% a carico dell'intestatario del mutuo.
Gli interessi maturati sul debito residuo, durante il periodo di sospensione dei pagamenti, vengono coperti dal riferito Fondo.
Per accedere al Fondo, è necessario presentare apposita domanda presso l'istituto bancario che eroga il mutuo e previo nulla osta di Consap SpA, concessionaria interamente partecipata dal Min. Economia e Finanze (MEF) operante in ambito assicurativo.
Maggiori informazioni potranno rinvenirsi presso il sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze o presso il sito Consap:
Marco Cavalli
Avvocato in Bari.
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