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Il nuovo registro dell'anagrafe condominiale

Marco Cavalli. (foto) ndr.

di Marco Cavalli

BARI, 25 MAG. - La riforma della materia condominiale (legge n. 220 dell'11.12.2012) ha introdotto un nuovo onere a carico dell'amministratore di condominio il quale, dal 18 giugno 2013, dovrà curare la tenuta e l'aggiornamento del c.d. REGISTRO DELL'ANAGRAFE CONDOMINIALE. Il novellato art. 1130 cod. civ. prevede, infatti, che "L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve: [...] 6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili; [...]" 

I condomini dovranno pertanto fornire all'amministratore ogni informazione utile sull'immobile posseduto a qualsiasi titolo (proprietà o altro diritto reale quali l'usufrutto, la nuda proprietà, ecc.), con l'indicazione e l'dentificazione di terzi soggetti che conducano l'immobile in locazione o lo detengano a qualsiasi titolo. Allo stesso modo i condomini sono tenuti a fornire i dati catastali relativi all'unità immobiliare nonché ogni informazioni relativa alle condizioni di sicurezza dello stesso: estremi certificazione di abitabilità/agibilità, certificazione di caldaia e manutenzione impianto di riscaldamento autonomo. Proprio tale ultimo aspetto (relativo alle informazioni da richiedere sulle condizioni di sicurezza dell'unità immobiliare) rappresenta l'elemento di più difficile attuazione data la genericità della previsione e l'ampiezza della materia relativa alla sicurezza. 

Qualora il singolo condomino non ottemperi, entro trenta giorni, alla richiesta formulata dall'amministratore di condominio, questi potrà acquisire le informazioni necessarie per il tramite di pubblici registri o di altre fonti, addebitandone i relativi costi ai condomini diretti interessati. Eventuali variazioni dei dati raccolti in anagrafe (ad esempio, per l'avvenuta cessione del diritto di proprietà o di altro diritto reale) dovranno essere comunicate all'amministratore, in forma scritta, entro 60 giorni dal verificarsi dal loro verificarsi. 

Marco Cavalli 
Avvocato in Bari 

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