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Bari. Conferenza-stampa PDL sui Referendun per la Giustizia giusta

Una immagine della Conferenza Stampa. (foto) ndr.

di Redazione

BARI, 26 LUG. - Ignazio Zullo, Capogruppo PDL alla Regione Puglia, il sen.Francesco Amoruso, Coordinatore Regionale PDL, l’on.Antonio Distaso Vice-Coordinatore e Coordinatore Provinciale di Bari, PDL il sen. Massimo Cassano, insieme ad Annarita Digiorgio del Comitato Promotore, hanno illustrato le ragioni di civiltà che sottostanno alla raccolta di firme per i Referendum di iniziativa radicale per la Giustizia giusta. In particolare gli esponenti del PDL hanno evidenziato la totale condivisione dell’intero Partito all’iniziativa referendaria relativa ai quesiti referendari in materia di responsabilità civile e separazione delle carriere dei Magistrati e di custodia cautelare, che rispondono battaglie che il centro-destra ha sempre condotto a favore di una Giustizia non faziosa né arbitraria, che –tutelando la società nel dominio imparziale della legge- rispetti comunque la sacralità della persona umana. A tal fine il Gruppo Consiliare del PDL ha predisposto il seguente documento: 1) per la “responsabilità civile” dei Magistrati. Ricordiamo infatti che nelle professioni intellettuali la responsabilità personale è sanzionata per imperizia, imprudenza e negligenza e, conseguentemente, assumere la responsabilità civile di un esercente una professione intellettuale, come quella di Magistrato, significhi rafforzare la motivazione del professionista ad essere “perito”, e cioè ad aggiornarsi continuamente, ad essere prudente e diligente nell’esercizio delle sue funzioni. Questo Referendum era stato già proposto nel 1987 da Socialisti, Liberali e Radicali e , pur avendo registrato una netta maggioranza dei cittadini a favore della responsabilità civile, è stato di fatto successivamente insabbiato. Anche nella passata legislatura il PDL ha provato ad introdurre l’argomento nella nostra legislazione, ma è stato bloccato in Parlamento del formidabile “partito dei giudici”. Adesso ci riproviamo attraverso la mobilitazione popolare; 2) contro l’ abuso della “custodia cautelare”. In un Paese che si fonda su una Costituzione che sancisce la presunzione d’innocenza fino all’ultimo grado di giudizio, non condividiamo l’idea che presunti innocenti, ancorchè indagati, possano essere incarcerati se no per gravi motivi di sicurezza. In un sistema carcerario ampiamente al di sotto della decenza la maggioranza dei detenuti sono in attesa di giudizio, e cioè presuntivamente innocenti, tant’è che molti di essi sono assolti nei vari gradi di giudizio che devono sostenere, dopo aver subito una intollerabile privazione della libertà. Lo strumento continua ad essere abusato palesemente al di là dei tre presupposti che lo legittimano (pericolo di fuga, di reiterazione del reato, di inquinamento delle prove). Limitarlo è un dovere per restituire il nostro Stato al novero di quelli degni di essere definiti “di diritto”. 3) Per la separazione della carriere de Magistrati tra PM e Giudici: trattasi di unsa regola scontata in gran parte dei Paesi liberi, sulla quale si fonda la doverosa eguaglianza tra difesa ed accusa nel processo, altrimenti destinato a gravi squilibri a favore della prima proprio per la colleganza e la contiguità anche fisica tra accusatori e giudicanti. Anche su questo tema il Centro-destra ha esperito numerosi tentativi di soluzione, fino alla mediazione avanzata di cui alla Riforma-Castelli, poi smantellata su dettatura della lobbie giudiziaria dal successivo Governo-Prodi. Lo spirito complessivo di questi Referendum punta a restituire alla sovranità popolare il primato su una Giustizia che dovrebbe essere amministrata- come si legge nei Tribunali- in nome del Popolo, e di indirizzare tale primato a sostegno di elementare garanzie di libertà per i cittadini. Laddove non arriva la Politica, bloccata dall’onnipotenza anche mediatica del giustizialismo militante, arrivi il Popolo con le sue firme ed i suoi voti. Con questo nostro impegno, noi vogliamo metterlo nelle condizioni di farlo. Quanto ai quesiti, sono quelli che tecnicamente consentono di rivedere nel senso voluto la legislazione vigente. Ma- come sempre- quel che conta non è tanto la loro lettera, quanto il loro significato politico e civile, che noi sposiamo ed intendiamo portare al successo. L’occasione peraltro è utile per esprimere al Presidente Berlusconi, oggetto di una ventennale persecuzione giudiziaria non a caso a partire dalla sua “discesa in campo”, ed in questi giorni a rischio addirittura di estromissione dalle Istituzioni ad onta dei 10 milioni di Italiani che lo hanno votato e tornerebbero ancor più numerosi a votarlo, la solidarietà e l’affetto del PDL di Puglia. Di seguito i quesiti: Per la responsabilità civile dei magistrati Perché non si ripetano più casi come quelli di Enzo Tortora: processi-mostro al termine dei quali i responsabili non pagano mai, perché in tempi rapidi il cittadino possa ottenere il giusto risarcimento per danni e per le ingiustizie patite. Spiegazione quesito Con questi due quesiti si intende rendere più agevole per il cittadino l’esercizio dell’azione civile risarcitoria (indiretta) nei confronti dei magistrati, e ciò anche per i danni da questi cagionati nell’attività di interpretazione delle norme di diritto o nella valutazione dei fatti e delle prove. Quesito 1 Volete voi che sia abrogata la legge 13 aprile 1988 n. 117 recante “Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita’ civile dei magistrati” e successive modificazioni, limitatamente all’articolo 2, comma 2 che recita: nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non puo’ dar luogo a responsabilita’ l’attivita’ di interpretazione di norme di diritto ne’ quella di valutazione del fatto e delle prove? Quesito 2 Volete voi che sia abrogata la legge 13 aprile 1988 n. 117 recante “Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita’ civile dei magistrati” e successive modificazioni, limitatamente all’articolo 5? CONTRO L’ABUSO DELLA CUSTODIA CAUTELARE Perché attualmente migliaia di cittadini vengono arrestati, e restano in carcere in attesa di processo per mesi, in condizioni incivili. Perché il carcere preventivo, cioé prima della sentenza di condanna, si applichi solo per reati gravi. Spiegazione quesito Lo strumento della custodia cautelare in carcere ha subìto una radicale trasformazione: da istituto con funzione prettamente cautelare, a vera e propria forma anticipatoria della pena con evidente violazione del principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza. Con questo referendum si intende quindi limitare la possibilità di ricorrere al carcere prima di una sentenza definitiva. Quesito 4 Volete Voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988 n. 447, “Approvazione del Codice di Procedura Penale” e successive modificazioni, limitatamente all’articolo 274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni? PER LA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE DEI MAGISTRATI Perché è un diritto del cittadino essere giudicato, come avviene in tutte le democrazie occidentali, da un “giudice terzo”, obiettivo e imparziale. Obiettività e imparzialità che si ottiene, come diceva Giovanni Falcone, solo separando le carriere del Pubblico Ministero e del Giudice. Spiegazione quesito Il modello processuale del Giusto Processo imposto dall’art. 111 della Costituzione e proprio di ogni democrazia liberale, non può realizzarsi senza un giudice “terzo”, ossia realmente equidistante tra il Pubblico Ministero e il difensore. Quesito 6 Volete voi che siano abrogati: - il Decreto Legislativo 5 aprile 2006 n. 160, e successive modificazioni, recante “Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché’ in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150″, limitatamente a: – articolo 13, comma 1, limitatamente alle parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,”; – articolo 13, comma 3, limitatamente alle parole: “all’interno dello stesso distretto, ne’ all’interno di altri distretti della stessa regione, ne’ con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma puo’ essere richiesto all’interessato, per non piu’ di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed e’ disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneita’ allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere favorevole del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità’ il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneita’. Per il passaggio delle funzioni giudicanti di legittimita’ alle funzioni requirenti di legittimita’, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonche’ sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima”; - articolo 13, commi 4 che recita “4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto di mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non puo’ essere destinato, neppure in qualita’ di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamenti di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non puo’ essere destinato, neppure in qualita’ di sostituto a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni puo’ realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado puo’ avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio Superiore della Magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.”; comma 5 che recita “5.Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianita’ di servizio e’ valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalita’ periodiche.”; comma 6 che recita “6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimita’ di cui all’articolo 10, commi 15 e 16, nonche’ limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimita’ di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.”; - il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante “Ordinamento giudiziario”, e successive modificazioni, limitatamente a: articolo 192, comma 6, limitatamente alle parole: “salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura”?”





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