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Murge (Ba). Processo murgeolica: l’ente parco agira’ per il risarcimento dei danni

Il Parco dell'Alta Murgia. (foto) ndr.

di Redazione

BARI, 6 SET. - Si è concluso il processo penale a carico degli amministratori della società Murgeolica s.r.l. e dei titolari delle ditte costruttrici, per aver realizzato nel territorio del Parco, in agro di Spinazzola – loc. “Murgetta” - una sottostazione di trasformazione dell’energia prodotta dal relativo impianto eolico realizzato appena fuori dai confini del Parco nel territorio di Minervino Murge. L’Ente Parco era costituito parte civile. Il Giudice della Sezione di Canosa del Tribunale di Trani, Luigi Camporeale, ha emesso la sentenza di prescrizione del reato contestato, ossia di aver realizzato la sottostazione in assenza dell’autorizzazione dell’Ente Parco ed in violazione delle norme di tutela paesaggistica, il 23 marzo scorso ma i termini per l’appello sono scaduti nei giorni scorsi senza che gli imputati lo proponessero. Nella sentenza il Giudice afferma che nel caso dell’estinzione del reato per prescrizione “(…) solo la assoluta assenza della prova della colpevolezza del prevenuto o la prova positiva della innocenza dello stesso permette al giudice di dare priorità alla formula assolutoria piena; in difetto di tali evidenze, anzi a fronte di un compendio probatorio ambivalente o, comunque, incerto il decidente non può che propendere per la formula del non doversi procedere per estinzione del reato”. Nel caso della vicenda processuale di Murgeolica “dalle emergenze istruttorie – prosegue la sentenza - non emerge in modo "evidente" o in modo assolutamente incontestabile che i fatti non sussistono, che gli imputati non li abbiano commessi, che i fatti non costituiscono reato o che non sono previsti dalla legge come reato, ma al contrario emerge la prova di una ragionevole probabilità dell'esistenza della colpevolezza degli stessi per aver realizzato una sottostazione di raccolta dell'energia, opera del tutto priva delle necessarie autorizzazioni, posto che pur essendo pacifico che le opere realizzate dagli imputati nelle rispettive qualità hanno rispettato le previsioni contenute nell'Atto Dirigenziale del luglio 2006, e cioè la c.d. autorizzazione unica (che, come è noto, costituisce il permesso ad edificare rilevante sul piano penale) è altresì vero che l'autorizzazione si fondava sul presupposto che tutte le opere (compresa la sottostazione) si collocassero al di fuori del territorio del parco, residuando i dubbi dell'Ente Parco (si veda il verbale della conferenza dei servizi del 19 gennaio 2006) circa la compatibilità delle opere in quanto situate in un'area definita "zona di protezione speciale", che circonda il parco stesso e che doveva essere considerata zona comunque sottoposta a vincolo ambientale ed in tale contesto, è evidente che la presenza di un atto di autorizzazione illegittimo o comunque frutto di errore di fatto non impedisce al giudice ordinario di verificare se le condotte poste in essere, per quanto autorizzate, si pongano in contrasto con i beni sottoposti a tutela dalla norma penale e con le disposizioni sanzionatorie previste dall'ordinamento. Il Giudice Camporeale, in conclusione di sentenza, afferma che “in tale situazione processuale, a fronte della mancanza dell'evidenza della prova dell'innocenza, gli imputati (ed i loro difensori), che potevano far valere il loro diritto alla rinuncia alla prescrizione, correndo il rischio consapevole di un verdetto sfavorevole all'esito del richiesto approfondimento, sono rimasti in silenzio e come è noto il silenzio non può essere interpretato in altro modo se non come esercizio del diritto a non rinunciare alla prescrizione”. Alla luce di questa sentenza l’Ente attiverà l’Avvocatura dello Stato per il riconoscimento del risarcimento dei danni in sede civile.





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