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Bari. La Giunta Regionale approva ddl sul lobbying Emiliano: “pietra miliare del nostro programma per garantire trasparenza e imparzialità della p.a.”

Una immagine della seduta. (foto com.) ndr.

di Redazione

BARI, 16 GIU. (C. St.) - Come è noto, l’attività di pressione delle lobby, quando viene esercitata in maniera indebita sui decisori politici o sui decisori amministrativi provoca danni, reati, sprechi, in generale poca trasparenza e poca imparzialità della Pubblica amministrazione. La Regione Puglia si era impegnata, adottando il programma, a contrastare l’attività non corretta delle lobby. Noi quindi abbiamo normato il potere di informazione o di pressione che ha un privato sulla pubblica amministrazione e sui decisori pubblici. Questa attività sarà conoscibile da tutti i cittadini tramite l’Agenda pubblica dei decisori che, evidentemente, dovranno ricevere queste persone sapendo che chiunque potrà  controllare la loro attività e soprattutto collegando a queste attività di lobbying dei codici di condotta. Codici che vanno rispettati almeno dal punto di vista della pubblica amministrazione e che potrebbero trasformarsi per i pubblici ufficiali in sanzioni disciplinari. Ovviamente si tratta di un esperimento, siamo tra le prime regioni italiane ad adottare una legge come questa, la prima che prevede l’Agenda pubblica conoscibile da parte di tutti. Questi elementi aumenteranno la possibilità di tutta la comunità di conoscere quello che accade in palazzi nei quali la trasparenza non è stata sempre assicurata e non era esigibile, non poteva essere richiesta da parte di chiunque sulla base di una legge. Se questa legge verrà approvata dal Consiglio regionale, qualunque cittadino italiano potrà chiedere conto di tutto quello che un pubblico ufficiale che deve prendere una decisione importante fa, non solo pubblicamente ma anche nel privato del suo ufficio”.   Con queste parole il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha commentano l’approvazione da parte della Giunta regionale del disegno di legge che disciplina l’attività di lobbying presso i decisori pubblici (si invia in allegato il testo integrale del provvedimento)   “Il lobbying – ha spiegato Emiliano nel corso di una conferenza stampa - è quell’attività legale di informazione e sollecitazione alla Pubblica amministrazione da parte di privati in ragione dei propri interessi. Tale attività è lecita nel nostro Paese, però, in mancanza di regolamentazione, sovente dà luogo a distorsioni che rovinano l’immagine sia della Pubblica amministrazione che dei privati, nel momento in cui viene esercitata senza cautele. Una Regione può legiferare dettando delle regole, che non hanno tecnicamente sanzioni di natura amministrativa o penale per ragioni di competenza costituzionale, ma che determinano la legittimità dell’agire e quindi possono essere rilevanti ai fini dell’individuazione di sanzioni da parte di altri organi, compresa la determinazione delle attività sottoposte a tutela penale. Quando un’attività viene regolamentata, dev’essere effettuata in quelle forme, altrimenti possono esserci situazioni di illegittimità di tipo amministrativo, contabile o penale che potrebbero avere un determinato rilievo. La legge si pone dunque come un parametro che mira alla certezza di agire in modo trasparente”.   “La legge sul Lobbying è una pietra miliare del nostro programma di governo – ha sottolineato il presidente - L’avevamo detto e lo abbiamo fatto. Questa norma serve a distinguere l’attività politica - che deve essere esercitata secondo  l’art. 97 della Costituzione sull’imparzialità della pubblica amministrazione - dall’attività volutamente orientata al perseguimento di interessi privati; queste ultime devono essere effettuate da persone specificamente individuate, iscritte in un Albo conoscibile attraverso l’Agenda della Pubblica amministrazione.  Pertanto, chiunque potrà sapere dell’incontro tra dirigenti e pubblici funzionari con privati e questo consentirà a ciascuno dei cittadini, e in particolare ai media, di capire quali sono le modalità con le quali queste interlocuzioni si svolgono.   Il disegno di legge prevede un Registro pubblico (art. 4), con requisiti di iscrizione per le persone che intendono rapportarsi alla PA. Esiste un codice di condotta e precisi obblighi dei decisori pubblici. In parole semplici, un politico non deve andare per corridoi perorando interessi privati, ma deve rapportarsi ai privati nell’esclusivo interesse pubblico.   Questa legge consente peraltro la “sanzione politica”, perché sarà possibile dare un giudizio da parte ad esempio del Consiglio e della Giunta su condotte che dovessero essere non conformi a questo disegno di legge.   Quello che sino ad oggi era semplicemente un monito politico è diventato oggi un disegno di legge al quale, in caso di approvazione in Consiglio regionale, tutti gli uffici regionali dovranno attenersi”.   “La Puglia sta portando avanti un testo di legge molto innovativo anche rispetto alle norme analoghe approvate da altre regioni – ha dichiarato Titti De Simone, consigliera del presidente per l’attuazione del programma – Per la prima volta viene introdotta l’Agenda pubblica che riguarda i decisori politici, intesi come corpo politico e come livello amministrativo regionale (art. 3). La legge sul lobbying include anche agenzie regionali, ASL e società controllate della Regione Puglia, e individua anche le incompatibilità (art.10)”.





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