Birra Morena - Birra Winner

Ultim'Ora

Cassazione, l'assenteismo è truffa anche senza obbligo di timbrare

Assenteismo è truffa anche senza obbligo timbrare. (foto) ndr.

di Redazione

ROMA, 2 AGO. (AGI) - Chi si allontana dal lavoro in modo "fraudolento" rischia una condanna per truffa anche se le direttive aziendali non prevedono un vero e proprio obbligo di timbrare il cartellino. Lo mette nero su bianco la Cassazione, con il seguente principio di diritto: "in tema di allontanamento fraudolento dal luogo di lavoro, l'eventuale insussistenza per i lavoratori di un vero e proprio obbligo di vidimare il cartellino o la tessera magnetica delle presenze giornaliere, non esclude che, qualora tale vidimazione sia comunque effettivamente compiuta, ma con modalita' fraudolente tali da indurre in inganno il datore di lavoro, ricorrano gli estremi degli artifizi e raggiri che integrano il delitto di truffa". I giudici del 'Palazzaccio', infatti, chiariscono che "non e' la doverosita' della vidimazione a rendere quest'ultima, se falsificata, idonea a trarre in inganno il datore di lavoro; al contrario - si legge nella sentenza della seconda sezione penale depositata oggi - anche una vidimazione meramente facoltativa di un registro cartaceo o elettronico delle presenze in ufficio puo' ingenerare l'inganno di far risultare una presenza falsamente attestata. Ove la vidimazione dell'ingresso e dell'uscita sia meramente facoltativa - aggiungono i supremi giudici - il lavoratore puo' non ottemperare all'adempimento ma, qualora vi ottemperi, la falsa indicazione dell'orario di entrata o di uscita configura quindi un artifizio o un raggiro". Il caso in esame era quello di due uscieri dipendenti del Comune di La Maddalena indagati per truffa aggravata e continuata: il gip di Tempio Pausania aveva disposto nei loro confronti il sequestro preventivo di somme di circa 500 euro finalizzato alla confisca per equivalente fino alla concorrenza del danno accertato. Il Riesame aveva confermato tale misura e i due si erano rivolti alla Cassazione, ma il loro ricorso e' stato rigettato. Nella sentenza, si affronta anche nuovamente il tema delle apparecchiature di controllo da cui "derivi la possibilita' di verificare a distanza l'attivita' dei lavoratori": la Corte puntualizza che "le garanzie procedurali" contenute nello Statuto dei lavoratori "non trovano applicazione quando si procede all'accertamento di fatti che costituiscono reato. Tali garanzie - conclude la Cassazione - riguardano solo l'utilizzabilita' delle risultanze delle apparecchiature di controllo nei rapporti interni, di diritto privato, fra datore di lavoro e lavoratore; la loro eventuale inosservanza non assume pertanto alcun rilievo nell'attivita' di repressione di fatti costituenti reato, al cui accertamento corrisponde sempre l'interesse pubblico alla tutela del bene penalmente protetto, anche qualora sia possibile identificare la persona offesa nel datore di lavoro". 





Nessun commento