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Consiglio regionale: unanimità alla legge “Sistema regionale di protezione civile”

Il logo (foto Regione Puglia) ndr.
di Redazione

BARI, 08 DIC. (com. St.)
- Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità, il disegno di legge “Sistema regionale di Protezione civile”.
Il testo, approvato con alcuni emendamenti proposti da Nunziante, Mennea e Ventola, trova ragione e motivazione nell’adozione, a livello nazionale, del “Codice di Protezione Civile” recato dal Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, e quindi alla conseguente necessità di armonizzare le disposizioni regionali al rinnovato contesto normativo di riferimento e di procedere alla disciplina di alcune fattispecie che, nel quadro della legislazione concorrente e come previsto dalla normativa nazionale, sono riservate alle Regioni.
Trova anche riferimento nella riforma del sistema del Terzo Settore introdotta con il Decreto Legislativo n. 117/2017, attesa la natura giuridica delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile.
Nel dispositivo legislativo vengono individuati, in coerenza con le norme nazionali, i principi fondamentali, l’oggetto e le finalità della normativa, definendo la tipologia degli eventi di rilevanza per la protezione civile e gli ambiti d’intervento istituzionale.
Vengono definite le attività del sistema regionale di protezione civile, inquadrandole nel contesto normativo nazionale, ma anche le funzioni della Regione e dei Comuni.
Individua i soggetti che compongono il Sistema regionale di protezione civile, ampliandone il contesto in coerenza con il principio che vuole la maggiore partecipazione possibile alle attività che non sono solo di natura operativa, ma che sono fortemente ispirate anche all’applicazione delle tecniche di prevenzione. In tal senso, è prevista un’attiva partecipazione delle istituzioni universitarie e degli enti di ricerca competenti nelle materie di interesse. Così come, proprio per dare contenuto e significato al principio della massima partecipazione, viene ampliato e consacrato il ruolo della cittadinanza attiva. Infatti, è prevista l’istituzione presso la Presidenza della Giunta regionale del Nucleo di cittadinanza attiva per la promozione di attività di protezione civile, oltre all’espressa previsione del Comitato regionale permanente di protezione civile, con funzioni consultive sulle funzioni di programmazione e di attuazione delle attività di protezione civile di competenza regionale o delegate dallo Stato e del Comitato operativo regionale per l’emergenza (COREM), istituito al fine di assicurare il miglior coordinamento tecnico-operativo regionale delle attività necessarie a fronteggiare gli eventi calamitosi.
La composizione di entrambi i Comitati segue la medesima logica finalizzata a garantire non solo la più ampia partecipazione, ma anche il massimo coinvolgimento dei soggetti istituzionali impegnati nelle attività di protezione civile al fine di garantire il più elevato grado di cooperazione, in una logica coordinata, nel rispetto delle funzioni e delle prerogative che il complesso normativo attribuisce a ciascun attore.
Vengono chiaramente illustrate le condizioni e le modalità per la dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio regionale da parte del presidente della Giunta regionale, ma anche le procedure di approvazione da parte del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, del programma regionale in materia di programmazione per la previsione e la prevenzione dei rischi, aggiornato annualmente in relazione alle necessità sopravvenute, e con validità triennale.
Il programma è costruito sulla base di tutti gli strumenti di pianificazione e prevenzione realizzati a cura della Regione, degli altri Enti territoriali e di ogni altro soggetto pubblico o privato a ciò preposto dalla vigente normativa e contiene anche il quadro conoscitivo e valutativo dei rischi esistenti sul territorio regionale.
Il disegno di legge prevede che la Sezione Protezione Civile operi in coordinamento con le strutture organizzative regionali competenti in materia di lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, pianificazione territoriale, urbanistica, sicurezza territoriale, sistema ospedaliero, emergenza sanitaria e sanità pubblica, e con la collaborazione delle strutture con competenze in materie comunque rilevanti per la protezione civile.
In questa norma, e per assicurare coordinamento e collaborazione con istituzioni ed altri soggetti impegnati nelle attività di protezione civile, viene previsto che la Regione (ed operativamente per essa la competente Sezione) si avvalga, ove necessario anche previa stipula di specifiche intese o convenzioni con gli organismi deputati, ed anche tramite le Prefetture, della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica di strutture specialistiche operanti nel territorio regionale (Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Corpo delle Capitanerie di porto, Croce rossa italiana, Servizio sanitario regionale, Corpo Nazionale Soccorso alpino e speleologico regionale, Forze armate, Forze di polizia), oltre che di organismi ad essa collegati (Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente) e delle Organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco regionale.
Infine, sono previste anche forme e modalità di organizzazione della colonna mobile regionale di protezione civile per interventi al di fuori del territorio regionale e nazionale.
Il testo del disegno di legge rappresenta il punto di sintesi e incontro di tanti contributi pervenuti dagli attori che quotidianamente si occupano di protezione civile nelle istituzioni, nel mondo associativo e del volontariato ed è stato ampiamente approfondito e dibattuto in sede di Comitato regionale di protezione civile, all’interno del quale si è sviluppato un intenso e positivo confronto con tutti gli stakeholder, ciascuno dei quali ha recato il proprio contributo partecipativo ai contenuti ed all’impostazione della proposta normativa.


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