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Pensioni INPS, dal 1° novembre aumento degli assegni di invalidità

INPS. Pensioni Invalidità (foto web) ndr.

di Redazione


ROMA, 23 OTT. - Con la rata di novembre 2020 , l'INPS provvederà a riconoscere la maggiorazione sociale a favore dei soggetti titolari di pensione di invalidità civile totale al 100%, sordi, ciechi civili assoluti e inabilità ex legge 222/1984.

Il cosiddetto " incremento al milione ", com'è stato definito, è un aumento fino 651,51 euro per 13 mensilità, già riconosciuto dalla legge 448/2001 per i soggetti con più di 60 anni di età che, con la sentenza della Corte Costituzionale n.152/2020 e il d. l. 14.8.2020 n 104, è stato esteso ai soggetti con più di 60 anni di età che, con la sentenza della Corte Costituzionalen.152/2020 e il d .l. 14.8.2020 n. 104, è stato esteso ai soggetti riconosciuti invalidi civili totali, sordi o ciechi assoluti a partire dai 18 anni di età.

L'aumento delle pensioni di invalidità che a partire da novembre verrà pagato dall' INPS , spetta dunque a tutti gli invalidi di cui sopra che abbiani compiuto 18 anni, senza aspettare più i 60. Si tratta di un beneficio che, dunque, a partire da novembre interesserà una platea piuttosto ampia di cittadini.

Gli invalidi troveranno nel cedolino di novembre gli arretrati maturati nei mesi precedenti, ma non solo, perchè questi andranno a sommarsi agli aumenti, e in totale le pensioni di novembre potranno arrivare anche a 2 mila euro.

Per i soggetti invalidi al 100% , titolari di prestazioni di invalidità civile e in possesso dei requisiti di legge , l'adeguamento sarà in automatico, con decorrenza dal 20 luglio 3030. Questi soggetti quindi non dovranno presentare nessuna domanda.

Per i soggetti titolari di pensione di invalidità ex L. 222/1984, invece, l'adeguamento sarà attribuito a seguito domanda dell'interessato , presentata attraverso i consolidati canali dell' INPS, o i patronati

Per le domande presentate entro il 30 ottobre 2020, la decorrenza, in presenza dei requisiti di legge, sarà riconosciuta dal 1° agosto 2020.Negli altri casi, la decorrenza sarà dal primo giorno del mese successivo alla domanda.

Per avere diritto alla maggiorazione, la legge prevede una soglia di reddito annuo personale pari a 8.469,63 euro, che sale a 14.447.42 euro, cumulato con il coniuge, nel caso in cui il soggetto sia coniugato.


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