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Sanità. SARS- CoV-2. Test Antigenici nelle farmacie. Accordo della Regione Puglia con le categorie

Coronavirus (foto healt.harvard.eu) ndr.

di Redazione

BARI, 02 FEB. (Com. St.) - La Giunta regionale ha approvato l’accordo regionale che riguarda l’esecuzione di test antigenici rapidi (mediante prelievo di tampone per la rilevazione qualitativa dell’antigene SARS-CoV-19 aventi marcatura CE-IVD) su persone che non appartengono a categorie a rischio, per esposizione lavorativa o per frequenza di comunità chiuse, e non siano “contatto di caso sospetto, con oneri a totale carico del richiedente (ad un costo che non potrà superare i 20 euro).

Risulta infatti opportuno assicurare la possibilità per gli assistiti che non appartengono a categorie a rischio, di potersi recare in tutte le farmacie convenzionate pubbliche e private per l’esecuzione del test antigenico rapidi.

L’accordo sottoscritto da Regione Puglia con Federfarma, Assofarm e Ordini provinciali dei farmacisti, spiega in dieci punti gli obiettivi fondamentali, tra i quali:

- l’esecuzione dei test antigenici rapidi è ammessa solo per soggetti che non appartengano a categorie a rischio per esposizione lavorativa o per frequenza di comunità chiuse e che non siano “contatti di casi sospetti” Covid-19, secondo le definizioni del Ministero della Salute;

- se il saggio antigenico eseguito in farmacie dovesse risultare negativo, non sarà necessario effettuare ulteriori approfondimenti;

- se il saggio dovesse risultare positivo si deve procedere alla conferma con test antigenico rapido di terza generazione o con test in biologia molecolare e, pertanto, tali casi dovranno essere presi in carico dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta;

L’adesione delle farmacie pubbliche e private convenzionate all’espletamento delle attività dell’Accordo è prevista su base volontaria, previa registrazione sulla apposita sezione dedicata resa disponibile a tal fine sul Sistema informativo regionale Edotto, anche al fine di consentire l’espletamento delle eventuali verifiche, da parte delle ASL, in merito al possesso dei requisiti specifici di cui all’ art. 3.

Successivamente, le farmacie pubbliche e private convenzionate che aderiscono alle attività di cui al presente Accordo, dovranno essere profilate sul sistema informativo regionale “GIAVA-COVID-19” per gli adempimenti connessi agli obblighi informativi nazionali e regionali, relativi al conferimento giornaliero dei dati sui soggetti e sui test eseguiti.




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