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Bari. Informazioni utili su acconto imu 2013

Il logo dell'IMU. (foto) ndr.

di Redeazione

BARI, 27 MAG. - L’Amministrazione comunale rende noto che per il pagamento della rata di acconto 2013 dell’IMU (Imposta municipale propria) con scadenza 17.06.2013 (in quanto il 16 è domenica), restano valide le aliquote stabilite per l’anno 2012 con la delibera di Consiglio comunale n. 41 del 31.07.2012. Inoltre, alla luce del Decreto Legge n. 54/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21.05.2013), si comunica che è sospeso il pagamento della rata di acconto per le seguenti categorie di immobili: a) Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; b) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizia a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati; c) Terreni agricoli e fabbricati rurali sia ad uso abitativo sia ad uso strumentale. Si rammenta altresì che il pagamento dell’Imposta deve essere effettuato unicamente a mezzo del modello F24 ovvero mediante apposito bollettino di conto corrente postale. Inoltre, per i contribuenti che abbiano versato importi superiori a quanto dovuto per l’anno d’imposta 2012, a titolo di quota comunale dell’IMU, si specifica che, in sede di pagamento della rata di acconto del 2013, gli stessi possono compensare quanto maggiormente versato per il 2012 con quanto dovuto per l’anno 2013, previa presentazione di apposita comunicazione presso l’ufficio IMU della Ripartizione di Tributi, al solo fine di informare l’Ente della volontà, da parte del contribuente, di procedere a tale compensazione. Inoltre per l’anno 2013, si fa presente che con riferimento alla totalità degli immobili è stata soppressa la riserva a favore dello Stato, che rimane valida esclusivamente per le unità immobiliari di categoria catastale D. Pertanto i codici tributo da utilizzare per il pagamento dell’imposta, sono i seguenti: · 3912 abitazione principale (solo unità immobiliari A/1, A/8, A/9); · 3918 altri fabbricati; · 3914 terreni; · 3916 aree fabbricabili; · 3925 immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D” - STATO; · 3930 immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D” - COMUNE. Si precisa infine che restano invariate le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni, previste dalla delibera di Consiglio comunale n. 41 del 31.07.2012, fermo restando che le istanze in autocertificazione presentate per l’anno 2012 restano valide anche per l’anno 2013 se non vi sono modifiche rispetto alla situazione dichiarata.





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