Equitalia. Per annullare le "cartelle pazze" basta una dichiarazione del contribuente
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M. Cavalli. (foto) ndr. |
di Redazione
BARI, 10 MAG. - Da gennaio 2013, il contribuente destinatario di una "cartella pazza" o di un atto impositivo infondato (fermo amministrativo, ipoteca, esecuzione immobiliare, ecc) può ottenerne la SOSPENSIONE IMMEDIATA presentando apposita istanza "documentata" al concessionario della riscossione (=Equitalia).
In caso di mancata risposta, DECORSI 220 GIORNI dalla presentazione della domanda, il debito verso la Pubblica Amministrazione verrà ANNULLATO DI DIRITTO.
Lo prevede la legge n. 228 del 24.12.2012 , pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29.12.2012 (c.d. legge di stabilità 2013), all'art. 1, comma 537-544.
Il contribuente può avvalersi di tale strumento nei casi in cui l'atto impositivo e/o i suoi atti presupposti siano interessati dalle seguenti vicende:
a) prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) una sospensione giudiziale oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
f) qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.
L'istanza motivata e documentata va presentata, entro 90 giorni dalla notifica dell'atto impositivo, all'ente riscossore che lo ha emesso.
Lo stesso concessionario per la riscossione provvederà a trasmettere la richiesta e la documentazione allegata all'Ente creditore per i necessari accertamenti.
Inutilmente decorsi 220 giorni dalla presentazione della domanda, il debito verso la Pubblica Amministrazione verrà ANNULLATO DI DIRITTO (per silenzio assenso alla richiesta formulata dal contribuente) con sgravio delle partite a debito dal relativo ruolo.
Una necessaria avvertenza: ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente dichiari circostanze o produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.
Marco Cavalli
Avvocato in Bari
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