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Politica. Il Consiglio regional approva con una maggioranza risicata la Riforma del sistema territoriale

L'aula del Consiglio Regionale pugliese
BARI, 27 OTT. – Il Consiglio regionale pugliese approva con una maggioranza assai risicata (24 a favore e 21 contrari) e dopo 5 ore di discussione la Riforma del sistema di governo regionale e territoriale. Il provvedimento coniuga l'esigenza del riordino delle funzioni provinciali con la necessità di costruire un nuovo modello di governance territoriale che, partendo dalle innovazioni apportate dalla legge n. 56 del 2014, possa non solo affrontare le complessità della fase transitoria, ma anche porre le premesse per lo sviluppo del sistema territoriale nel suo complesso.
Il nuovo modello territoriale è composto da Regione, Città metropolitana di Bari, Province, Comuni e loro associazioni, tutti chiamati al governo dell'ambito territoriale regionale. La definizione del ruolo istituzionale dei diversi livelli di governo territoriale passa attraverso gruppi organici di materie: ambiente, difesa del suolo e delle coste, servizi sociali, attività culturali, lavoro, formazione professionale, agricoltura, protezione civile, attività produttive, turismo, sport e politiche giovanili e trasporti.
La legge disciplina inoltre le funzioni oggetto di riordino riservate alla Regione e, in particolare, i compiti che riguardano la vigilanza sui Comuni, sulle aree vaste e sulla Città metropolitana di Bari, nelle materie di competenza legislativa regionale. In particolare, si pone speciale attenzione all'allocazione delle funzioni e del personale ad esse correlato, nella consapevolezza che uno dei nodi legati all'attuazione della riforma riguarderà soprattutto l'adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali e la corretta utilizzazione delle stesse nell'ottica della salvaguardia e della valorizzazione delle professionalità acquisite. Inoltre sarà importante attivare ogni possibile azione di integrazione e collaborazione fra enti, anche attraverso la mobilità del personale, nonché possibili collaborazioni e convenzioni interistituzionali.
Si riconosce alla Regione funzioni di carattere generale, attività di indirizzo politico e amministrativo, di programmazione e pianificazione, di sviluppo e coordinamento. Al fine di assicurare un maggior grado di efficienza nella gestione delle funzioni di elevata complessità, la Regione intende avvalersi della sinergica collaborazione delle Agenzie regionali.
Viene fissata a 180 giorni dall’entrata in vigore della legge la decorrenza dell’esercizio delle funzioni oggetto di riordino. Fino al completamento del processo di trasferimento, le funzioni continueranno ad essere esercitate dagli enti titolari (Comuni e Province). Due gli emendamenti a firma del consigliere Pd Fabiano Amati, approvati a maggioranza: il primo stabilisce che la Regione disciplini con successiva legge regionale le funzioni di Polizia provinciale e la collocazione del relativo personale. Il secondo prevede invece che le funzioni oggetto di riordino siano trasferite agli enti entro il 30 luglio 2016.
Entro 180 giorni dall'approvazione della legge, i Comuni dovranno provvedere agli adempimenti necessari per l'effettivo esercizio delle funzioni attribuite. Decorso tale termine, la Regione potrà esercitare il potere sostitutivo. L'esercizio del potere sostitutivo nei confronti degli Enti locali viene esercitato dalla Regione con le seguenti modalità: invito della Regione all'Ente locale a relazionare, in merito all'inadempimento, entro 20 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione. Nel caso di mancato riscontro, ovvero di inadempienza al provvedimento conclusivo richiesto, la Regione comunica all'Ente locale inadempiente, l'avvio del procedimento sostitutivo diffidando l'Ente ad adempiere entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione.
Il Presidente della Giunta regionale, decorso il termine, nomina un commissario ad acta per l'adozione degli atti e dei provvedimenti conclusivi, individuandolo tra i dirigenti e i funzionari regionali competenti per materia. Il commissario ad acta si avvarrà della collaborazione dell'Ente locale interessato. (C. St.)







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