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Referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno 2025, cosa si vota. Tutti i quesiti


di Redazione
 
29 APR. - Come nel 2022, dove gli italiani furono chiamati a esprimersi sull’abrogazione di cinque quesiti referendari in merito alla giustizia, quest’anno l’8 e il 9 giugno 2025 i cittadini sono chiamati a recarsi alle urne per altri cinque quesiti referendari abrogativi in materia di lavoro e cittadinanza, ovvero l’annullamento totale o parziale di una legge, a seconda dei quesiti posti sulla scheda elettorale.

Il referendum è stato richiesto a gran voce da diverse realtà sociali e politiche. In particolare, i 4 quesiti sul lavoro sono stati promossi dalla sigla sindacale Cgil, chiesti attraverso una raccolta firme coinvolgendo oltre 4 milioni di cittadini, mentre quello sulla cittadinanza italiana per stranieri è stato voluto dai partiti +Europa, Possibile, Radicali Italiani, Partito Socialista Italiano, Rifondazione Comunista, oltre che da numerose associazioni civiche.

La Corte Costituzionale, come previsto per legge, ha dichiarato ammissibili tutti e 5 i quesiti. Pertanto il referendum abrogativo per volontà delle elettrici ed elettori agli elettori decide se cancellare o mantenere le norme attualmente in vigore.

Si vota ponendo una X sugli spazi dove sono riportate le voci “SI”, per abrogare (cancellare) la norma descritta nel quesito, o “NO” per voler mantenere in vigore la norma. Per essere valido il referendum deve raggiungere il quorum, cioè se voterà almeno il 50% + 1 degli aventi diritto.

Si vota domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, rispettivamente dalle ore 07:00 alle 23:00 e dalle 07:00 alle 15:00; poi inizierà lo spoglio delle schede. Per votare è necessario presentarsi al proprio seggio elettorale con un documento di identità valido e la tessera elettorale, quest’ultima in caso di spazi mancanti per il bollo e data o smarrimento, previo non diritto al voto, può essere sostituita seduta stante dall’ufficio elettorale del comune di appartenenza che produrrà un documento sostituivo temporaneo.  Chi si trova fuori dal proprio comune di residenza, per lavoro, per studio, etc.., per votare può fare richiesta all’ufficio elettorale del comune dove al momento è presente, votando fuorisede; la richiesta va fatta e non oltre entro il 4 maggio 2025 (clicca per scaricare l’allegato pdf). I cittadini residenti all’estero potranno votare per corrispondenza, secondo le modalità previste dalla legge.

 

Di seguito i cinque quesiti referendari


Quesito 1: licenziamenti e contratto a tutele crescenti

«Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?»

Questo quesito riguarda il decreto legislativo n. 23 del 2015, parte del Jobs Act, riforma del diritto del lavoro promossa e attuata dal governo Renzi. Attualmente, i lavoratori assunti con contratti a tutele crescenti non hanno diritto al reintegro automatico in caso di licenziamento illegittimo, tranne che in casi specifici. In genere, ricevono solo un’indennità economica. L’espressione tutele crescenti fa proprio riferimento alla modalità utilizzata per calcolare l’indennità e che viene fatto in base all’anzianità di servizio maturata dal dipendente al momento del licenziamento. In base ai voti:

  • se vince il Sì verrebbero annullate le norme attuali e si tornerebbe alla situazione precedente al 2015, con maggiore possibilità di reintegro nel posto di lavoro;
  • se vince il No rimarrebbero in vigore le attuali regole del Jobs Act, più stringenti sul reintegro e prevedono prevalentemente un risarcimento economico.


Quesito 2: indennità per i licenziamenti nelle piccole imprese

«Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.”?»

Il secondo quesito riguarda le indennità previste per i lavoratori licenziati nelle imprese con meno di 15 dipendenti. Oggi la legge prevede un limite massimo all’indennizzo che può essere stabilito dal giudice. L’indennizzo è limitato a un massimo di 6 mensilità e viene calcolato come una mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione:

  • se vince il Sì sarà annullato il limite massimo previsto per l’indennità e il giudice potrà stabilire liberamente l’ammontare in base al caso specifico;
  • se vince il No continuerà ad applicarsi l’attuale normativa, che impone un tetto massimo all’indennità riconoscibile ai lavoratori licenziati.


Quesito 3: contratti a termine

«Volete voi l’abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b bis)”; comma 1 -bis , limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “,in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?»

Il terzo quesito interviene sulla normativa relativa ai contratti a tempo determinato, in particolare su durata, proroghe e rinnovi. Le attuali regole pongono limiti alla durata complessiva del contratto e al numero di proroghe possibili. A oggi si possono stipulare contratti a termine per un massimo di 12 mesi senza bisogno di una giustificazione. Il referendum vuole eliminare questa possibilità e ripristinare le causali previste per i contratti a termine, come quelle legate a esigenze tecniche, organizzative o produttive:

  • se vince il Sì verrebbero annullati alcuni dei vincoli attuali, con una maggiore libertà nella gestione dei contratti a termine;
  • se vince il No resterebbero in vigore i limiti attuali su durata massima, rinnovi e condizioni per prorogare il contratto.


Quesito 4: responsabilità solidale negli appalti

«Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?»

Il quarto quesito concerne la responsabilità in caso di infortuni sul lavoro in ambito di appalti. Oggi, non è prevista la responsabilità solidale del committente per gli infortuni causati da rischi specifici dell’attività dell’appaltatore o subappaltatore. Per responsabilità solidale negli appalti si intende che in caso di infortunio di un lavoratore impiegato in un appalto la responsabilità del committente è in solido con l’appaltatore e i subappaltatori per il risarcimento dei danni:

  • se vince il Sì si reintrodurrebbe la responsabilità solidale del committente e in caso di infortuni anche chi commissiona l’opera potrebbe essere ritenuto responsabile;
  • se vince il No si manterrà l’attuale normativa, secondo cui il committente non risponde degli infortuni derivanti da rischi specifici dell’appaltatore.


Quesito 5: cittadinanza italiana per stranieri

«Volete voi abrogare l'articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”?»

Il quinto quesito vuole ridurre il tempo necessario per ottenere il diritto a richiedere la cittadinanza italiana da parte di stranieri extracomunitari. Attualmente, è previsto, per poter fare domanda, un periodo di 10 anni di residenza legale continuativa in Italia:

  • se vince il Sì il periodo minimo richiesto scenderebbe a 5 anni;
  • se vince il No resterebbe in vigore il requisito dei 10 anni di residenza legale continuativa.




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