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Equitalia: Illegittime l'iscrizione d'ipoteca e l'espropriazione forzata per importi inferiori a 20mila euro

M. Cavalli. (foto) ndr.

di Marco Cavalli

BARI, 27 MAG. - Illegittima l'iscrizione d'ipoteca effettuata da Equitalia in virtù di cartella esattoriale recante importo inferiore ad 20mila euro. Depone in tal senso l'art. 77, del D.P.R. n. 602/1973, novellato dall'art. 3, co. 1bis del decreto legge n. 16/2012, convertito in legge n. 44/2012. La nuova formulazione del citato articolo, prevede, al comma 1bis, che "L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, puo' iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, purche' l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro." Si evidenzia che lo stesso limite di 20mila euro viene previsto dall'art. 76 del citato D.P.R. in materia di espropriazione immobiliare: pertanto Equitalia non potrà pignorare il patrimonio immobiliare dei contribuenti, debitori verso l'Erario, per importi inferiori a 20mila euro. Allo stesso modo, non si potrà procedere al pignoramento immobiliare se il valore dell'unità immobiliare è inferiore al predetto importo. Le suddette norme hanno modificato, in sostanza, le previgenti disposizioni che prevedevano un tetto minimo di 8mila euro in luogo degli attuali 20mila. Si evidenziano, inoltre, gli ulteriori benefici in favore dei contribuenti introdotti dal d.l. n. 16/2012, conv. in legge n. 44/2012: Già con d.l. n. 16/2012 (conv. in lg. 44/2012) sono stati introdotti i seguenti benefici: - possibilità di rateazione del debito verso l'Erario anche in caso di mancato riscontro agli "avvisi bonari" di pagamento (precedenti all'invio della cartella esattoriale); - previsione di dilazione con RATE VARIABILI CRESCENTI anziché costanti; - preclusione ad Equitalia d'iscrivere ipoteca immobiliare nei confronti del contribuente ammesso alla dilazione di cui si discute; - il contribuente che ha ottenuto la rateazione può partecipare alle gare pubbliche di affidamento di concessioni e di appalti di lavori, senza essere considerato moroso dalla P.A.; - deadenza dal beneficio della dilazione se non si pagano due rate consecutive (in precedenza presupposto per la decadenza dal beneficio del termine era costituito dal mancato pagamento di due rate non consecutive). 


Marco Cavalli 
Avvocato in Bari 

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